1 - E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del c.c. e del D. Lgs. 117/2017 e modifiche successive, una Associazione denominata “NET Italy – Associazione Italiana Pazienti con tumori neuroendocrini -ETS” che di seguito è chiamata per brevità “Associazione”.
1.2 - Si farà uso della locuzione " ente del terzo settore “o dell'acronimo "Ets" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Con riferimento all’utilizzo della denominazione “ente del terzo settore” o dell’acronimo “Ets”, anche nel periodo transitorio, si rinvia anche a quanto indicato nell’articolo 19 comma 2 del presente statuto.
1.3 - Con riferimento al periodo transitorio previsto dall’art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla disciplina “Onlus”, all’utilizzo della locuzione “Onlus” nella denominazione ed al richiamo ed all’osservanza di tutto quanto contenuto nel decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al periodo transitorio, si rinvia a quanto indicato nell’articolo 19 comma 1 del presente statuto.
1.3 - L’associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, intende perseguire esclusivamente scopi di interesse generale previsti dal D-Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché finalità solidaristiche e di utilità sociale.
1.4 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
1.5 - L’associazione ha sede nel Comune di Bologna, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Via Massarenti n. 9 e il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all’estero.
1.6 - La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
2.1 - L’associazione ha l'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale, di solidarietà sociale e di utilità sociale e in particolare si prefigge di promuovere l’educazione sanitaria e l’informazione con riferimento ai tumori neuroendocrini, nonché il sostegno alla persona, nei confronti dell’intera comunità e, in particolare, in favore dei soggetti affetti da tali patologie, favorendo lo sviluppo di studi e ricerche e la divulgazione dei relativi risultati a beneficio della collettività. Per cui le finalità di interesse generale, perseguite dall’associazione, di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 dell’associazione sono le seguenti:
2.2 - Per la realizzazione di quanto delle suddette finalità di interesse generale, di solidarietà ed utilità sociale, l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
2.3 - In caso di necessità, l'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
2.4 - L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri enti privati del Terzo Settore.
3.1 - Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, ed enti del terzo settore aventi finalità coerenti con quelle dell’associazione, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
3.2 - Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
3.3 - E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
3.5 - Sono soci dell’Associazione coloro che ne fanno richiesta in qualità di Soci Ordinari. Con riferimento alla procedura di ammissione dei soci, l’associazione fa richiamo ed aderisce a quanto contenuto nell’art. 23 del D.lgs. 117/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
3.6 - I Soci possono essere chiamati a contribuire volontariamente alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale.
3.7 - Hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
3.8 - La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versata entro 30 giorni prima della data convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.
4.1 - La qualifica di socio si perde per:
4.2 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.
4.3 - L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
4.4 - A tutti i Soci è garantito il diritto di recesso senza oneri.
5.1 - I Soci sono tenuti a:
5.2 - I Soci hanno il diritto di:
6.1 - In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti, storicamente esistente nello statuto e nella vita dell’associazione, la stessa intende avvalersi di volontari.
6.2 - L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nell’associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dalla nostra associazione, per il tramite dell’associazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino i limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e il consiglio direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6.3 - Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
7.1 - Sono Organi dell’Associazione:
7.2 - Può inoltre essere costituiti i seguenti collegi:
7.3 - Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni. Per quanto riguarda i Soci che ricoprono cariche associative in ogni caso vale quanto indicato dall’articolo 8 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
8.1 - L’assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
8.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria per le esigenze dell’associazione.
8.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.
8.4 - L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
8.5 - Altri compiti dell'Assemblea sono:
8.6 - L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione, oppure mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
8.7 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, siano essi presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.9 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di scioglimento e liquidazione e devoluzione del patrimonio, di trasformazione, fusione e scissione dell’associazione.
8.10 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, le trasformazioni, la fusione e la scissione, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti (¾) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati (2/3) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell’associazione sarà invece necessario il voto favorevole dei tre/quarti (¾) degli associati.
8.11 - Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato, in conformità al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano altresì i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
8.12 - All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea dei Soci.
8.13 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio ai soci per mezzo comunicazione telematica o pubblicazione sul sito internet dell’associazione anche nella sezione riservata ai soci; delibere che vanno anche trascritte nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.
8.14 - È possibile partecipare all’assemblea tramite mezzi di comunicazione telematica e/o con nuove tecnologie e/o videoconferenza, ed è possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica purché inderogabilmente sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.
9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 Consiglieri fino ad un massimo di nove consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri Soci; comunque in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In conformità all’art. 26 comma 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
9.3 - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo potranno decidere di effettuare riunioni anche a distanza, con l’utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici e telematici e le deliberazioni assunte saranno documentate da copia delle comunicazioni di posta elettronica intercorse, da allegare all’apposito verbale.
9.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
9.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
9.6 - Qualora un membro del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la prima Assemblea successiva procederà all’elezione di un nuovo Consigliere in sostituzione. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio Direttivo.
9.7 - Nel caso che le dimissioni, la cessazione o la decadenza di uno o più consiglieri, facciano scendere il numero dei consiglieri presenti in consiglio sotto il numero minimo dei consiglieri fissato dall’art. 9.1, l’assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno il numero minimo dei consiglieri, per l’elezione di uno o più consiglieri.
9.8 - Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e l’assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, affinché provveda all’elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.
9.9 - Nei casi previsti dall’art. 9.7 e 9.8, i componenti del consiglio direttivo non decaduti per qualunque motivo, dimessi o revocati, restano comunque in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino al pieno reintegro, a seguito di elezione avvenuta in assemblea, dei componenti del consiglio direttivo stesso.
9.10 - In caso di dimissioni, cessazione o la decadenza di tutti i consiglieri, l’assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente anche dimissionario o in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri, anche dimissionario, non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la totalità dei consiglieri, per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.
10.1 - Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
10.2 - Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
10.3 - E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
10.4 - E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
10.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
10.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
10.7 - Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
11.1 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
11.2 - Il Collegio:
12.1 - L’Assemblea può eleggere un Organo di controllo, anche monocratico, scelto tra i non Soci. Tale organo sociale viene istituito solo al superamento delle soglie di cui all’art. 30 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, e quindi la nomina del componente e l’avvio dell’attività di tale organo è subordinato al superamento delle soglie di legge richiamate. L’organo di controllo, anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute. L’organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni. È eletto fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.
12.2 - In caso di dimissioni, cessazione o revoca di uno o più componenti dell’Organo di Controllo (qualora l’Organo sia collegiale) o di quello monocratico, l’assemblea provvederà all’elezione di uno o più componenti dell’organo di controllo (qualora l’Organo sia collegiale) o di quello monocratico, alla prima assemblea successiva.
12.3 – L’organo di controllo:
13.1 - Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’Associazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse dell’Associazione.
13.2 - Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, una funzione consultiva in merito al programma delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti scientifici o culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione.
14.1 - L’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi i limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
14.2 - La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
15.1 - Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
15.2 - Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell’associazione sono quelle previste dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le associazioni enti del Terzo Settore, tra cui:
16.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
16.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.
16.3 - Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
16.4 - Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
16.5 - E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione ed in ogni caso l’associazione fa richiamo integrale senza deroghe all’art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le associazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
16.6 - L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto.
16.7 - Il Consiglio direttivo, in osservanza dell’art. 13 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.
17.1 - Nel caso di superamento delle soglie di cui all’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l’associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all’art.14 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
17.2 - Nel caso di superamento delle soglie di cui all’art. 14 comma 12 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l’associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all’art.14 comma 2 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
17.3 - Il consiglio direttivo è l’organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.
18.1 - Le proposte di modifica dello statuto, possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti (¾) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati (2/3) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.
18.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
18.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell’organo sociale competente, acquisito il parere di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
18.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.
19.1 - La denominazione “ente del terzo settore” e dell’acronimo “Ets” acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e solo successivamente a tale iscrizione tale denominazione sarà spendibile ed utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico. Di conseguenza, nel periodo transitorio, tanto per l’efficacia della continuità dell’utilizzo della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus” e la successiva eliminazione degli stessi, quanto per l’efficacia automatica dell’utilizzo della locuzione “ente del terzo settore” o dell’acronimo “Ets”, queste sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, e successive integrazioni e modifiche ed all’iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
19.2 - Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti.