STATUTO della ASSOCIAZIONE “NET Italy – ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI CON TUMORI NEUROENDOCRINI – ETS”

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1 - E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del c.c. e del D. Lgs. 117/2017 e modifiche successive, una Associazione denominata “NET Italy – Associazione Italiana Pazienti con tumori neuroendocrini -ETS” che di seguito è chiamata per brevità “Associazione”.

1.2 - Si farà uso della locuzione " ente del terzo settore “o dell'acronimo "Ets" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Con riferimento all’utilizzo della denominazione “ente del terzo settore” o dell’acronimo “Ets”, anche nel periodo transitorio, si rinvia anche a quanto indicato nell’articolo 19 comma 2 del presente statuto.

1.3 - Con riferimento al periodo transitorio previsto dall’art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla disciplina “Onlus”, all’utilizzo della locuzione “Onlus” nella denominazione ed al richiamo ed all’osservanza di tutto quanto contenuto nel decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al periodo transitorio, si rinvia a quanto indicato nell’articolo 19 comma 1 del presente statuto.

1.3 - L’associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, intende perseguire esclusivamente scopi di interesse generale previsti dal D-Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché finalità solidaristiche e di utilità sociale.

1.4 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.5 - L’associazione ha sede nel Comune di Bologna, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Via Massarenti n. 9 e il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all’estero.

1.6 - La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – SCOPI, FINALITÀ DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITÀ

2.1 - L’associazione ha l'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale, di solidarietà sociale e di utilità sociale e in particolare si prefigge di promuovere l’educazione sanitaria e l’informazione con riferimento ai tumori neuroendocrini, nonché il sostegno alla persona, nei confronti dell’intera comunità e, in particolare, in favore dei soggetti affetti da tali patologie, favorendo lo sviluppo di studi e ricerche e la divulgazione dei relativi risultati a beneficio della collettività. Per cui le finalità di interesse generale, perseguite dall’associazione, di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 dell’associazione sono le seguenti:

  • a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • b) interventi e prestazioni sanitarie;
  • c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  • d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2.2 - Per la realizzazione di quanto delle suddette finalità di interesse generale, di solidarietà ed utilità sociale, l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

  • a) promuovere l’educazione sanitaria e l’informazione con riferimento ai tumori neuroendocrini, nonché il sostegno alla persona, nei confronti dell’intera comunità e, in particolare, in favore dei soggetti affetti da tali patologie, favorendo lo sviluppo di studi e ricerche e la divulgazione dei relativi risultati a beneficio della collettività.
  • b) svolgere un'opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e con l’utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate a detta patologia, affinché attraverso una conoscenza più diffusa sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che ne sono affetti;
  • c) promuovere iniziative da parte di enti pubblici e privati su tutto il territorio per l'informazione, l'istruzione e la formazione delle classi medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia;
  • d) promuovere rapporti di collaborazione, di convenzione e di scambio di informazioni con Ospedali, Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Società Mediche, Scientifiche e Farmaceutiche, associazioni e fondazioni che si occupano di tumori neuroendocrini, per incoraggiare e sostenere la continua ricerca scientifica e la diffusione di conoscenze tra i medici ed operatori sanitari;
  • e) promuovere iniziative di ricerca scientifica sui problemi posti dalla sopra detta patologia;
  • f) promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
  • g) promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri ed aderire nonché partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni ed enti privati del terzo settore che operano in settori analoghi ed affini a quelli di interesse generale dell’associazione e/o associarsi a queste.
  • h) elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali, come l’organizzazione di convegni, congressi e seminari e la promozione di corsi di studio, comitati scientifici e simili.
  • i) sovvenzionare qualsiasi ente del terzo settore, associazione, istituzione o fondazione con uno scopo analogo o strumentale a perseguire di quello dell'Associazione;
  • l) comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, che siano considerati necessari per gli scopi e le finalità dell'Associazione; sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi e finalità dell'Associazione.
L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Nonché dal decreto attuativo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il consiglio direttivo avrà la competenza di individuare le specifiche attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 esercitabili.

2.3 - In caso di necessità, l'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.4 - L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri enti privati del Terzo Settore.

ART. 3 – I SOCI

3.1 - Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, ed enti del terzo settore aventi finalità coerenti con quelle dell’associazione, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 - Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

3.3 - E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

3.5 - Sono soci dell’Associazione coloro che ne fanno richiesta in qualità di Soci Ordinari. Con riferimento alla procedura di ammissione dei soci, l’associazione fa richiamo ed aderisce a quanto contenuto nell’art. 23 del D.lgs. 117/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

3.6 - I Soci possono essere chiamati a contribuire volontariamente alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale.

3.7 - Hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

3.8 - La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versata entro 30 giorni prima della data convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.

ART. 4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

4.1 - La qualifica di socio si perde per:

  • - Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
  • - Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • - Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione;
  • - Decesso.

4.2 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

4.3 - L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

4.4 - A tutti i Soci è garantito il diritto di recesso senza oneri.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 - I Soci sono tenuti a:

  • - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  • - versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
  • - svolgere le attività preventivamente concordate;
  • - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

5.2 - I Soci hanno il diritto di:

  • - frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
  • - partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente;
  • - conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  • - discutere e approvare i rendiconti economici;
  • - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
  • - esaminare i libri sociali in conformità a quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo formale richiesta scritta da indirizzare al consiglio direttivo, il quale è tenuto a rispondere ed a consentire l’esame dei libri sociali da parte del socio entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

ART. 6 - I VOLONTARI

6.1 - In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti, storicamente esistente nello statuto e nella vita dell’associazione, la stessa intende avvalersi di volontari.

6.2 - L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nell’associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dalla nostra associazione, per il tramite dell’associazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino i limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e il consiglio direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6.3 - Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 - Sono Organi dell’Associazione:

  • - l’Assemblea dei Soci;
  • - il Consiglio Direttivo;
  • - Il Presidente;
  • - l’Organo di Controllo.

7.2 - Può inoltre essere costituiti i seguenti collegi:

  • - il Collegio dei Garanti;
  • - il Comitato Scientifico.

7.3 - Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni.
Per quanto riguarda i Soci che ricoprono cariche associative in ogni caso vale quanto indicato dall’articolo 8 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 - L’assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria per le esigenze dell’associazione.

8.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.

8.4 - L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

  • - l’approvazione del programma per l’anno successivo;
  • - l’approvazione della relazione di attività e del Bilancio dell'anno precedente;
  • - l’approvazione del Bilancio Sociale, qualora per tale documento sia obbligatoria la redazione al superamento delle soglie previste dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
  • - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.5 - Altri compiti dell'Assemblea sono:

  • - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
  • - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • - deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • - approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • - deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
  • - approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • - ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • - approvare il regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • - deliberare in merito alla proposta di trasformazione, fusione e scissione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità previste dall’assemblea straordinaria;
  • - deliberare sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio ai sensi dell’art. 17 dello statuto con le modalità previste dall’assemblea straordinaria;
  • - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.6 - L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione, oppure mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

8.7 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, siano essi presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di scioglimento e liquidazione e devoluzione del patrimonio, di trasformazione, fusione e scissione dell’associazione.

8.10 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, le trasformazioni, la fusione e la scissione, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti (¾) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati (2/3) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell’associazione sarà invece necessario il voto favorevole dei tre/quarti (¾) degli associati.

8.11 - Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato, in conformità al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano altresì i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

8.12 - All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea dei Soci.

8.13 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio ai soci per mezzo comunicazione telematica o pubblicazione sul sito internet dell’associazione anche nella sezione riservata ai soci; delibere che vanno anche trascritte nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

8.14 - È possibile partecipare all’assemblea tramite mezzi di comunicazione telematica e/o con nuove tecnologie e/o videoconferenza, ed è possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica purché inderogabilmente sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 Consiglieri fino ad un massimo di nove consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri Soci; comunque in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
In conformità all’art. 26 comma 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

9.3 - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo potranno decidere di effettuare riunioni anche a distanza, con l’utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici e telematici e le deliberazioni assunte saranno documentate da copia delle comunicazioni di posta elettronica intercorse, da allegare all’apposito verbale.

9.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

9.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • - svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
  • - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  • - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica, intesa come bilancio di esercizio, e sociale, intesa come bilancio sociale al superamento delle soglie di legge, dell’attività svolta nonché ogni altro adempimento di natura amministrativa, procedurale e regolamentare in merito al bilancio di esercizio ed al bilancio sociale, previste all’uopo dal D. Lgs. 117/2017
  • - presentare proposta in assemblea e predisporre ogni atto relativo alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni
  • - eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
  • - nominare eventualmente il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
  • - deliberare circa l'ammissione dei soci;
  • - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • - decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  • - deliberare sulla quota associativa annuale
  • - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

9.6 - Qualora un membro del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la prima Assemblea successiva procederà all’elezione di un nuovo Consigliere in sostituzione. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio Direttivo.

9.7 - Nel caso che le dimissioni, la cessazione o la decadenza di uno o più consiglieri, facciano scendere il numero dei consiglieri presenti in consiglio sotto il numero minimo dei consiglieri fissato dall’art. 9.1, l’assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno il numero minimo dei consiglieri, per l’elezione di uno o più consiglieri.

9.8 - Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e l’assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, affinché provveda all’elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

9.9 - Nei casi previsti dall’art. 9.7 e 9.8, i componenti del consiglio direttivo non decaduti per qualunque motivo, dimessi o revocati, restano comunque in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino al pieno reintegro, a seguito di elezione avvenuta in assemblea, dei componenti del consiglio direttivo stesso.

9.10 - In caso di dimissioni, cessazione o la decadenza di tutti i consiglieri, l’assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente anche dimissionario o in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri, anche dimissionario, non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la totalità dei consiglieri, per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

10.1 - Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 - Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 - E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 - E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

10.7 - Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

ART. 11 - COLLEGIO DEI GARANTI

11.1 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 - Il Collegio:

  • - ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • - giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 12 - L'ORGANO DI CONTROLLO

12.1 - L’Assemblea può eleggere un Organo di controllo, anche monocratico, scelto tra i non Soci. Tale organo sociale viene istituito solo al superamento delle soglie di cui all’art. 30 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, e quindi la nomina del componente e l’avvio dell’attività di tale organo è subordinato al superamento delle soglie di legge richiamate.
L’organo di controllo, anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.
L’organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni. È eletto fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

12.2 - In caso di dimissioni, cessazione o revoca di uno o più componenti dell’Organo di Controllo (qualora l’Organo sia collegiale) o di quello monocratico, l’assemblea provvederà all’elezione di uno o più componenti dell’organo di controllo (qualora l’Organo sia collegiale) o di quello monocratico, alla prima assemblea successiva.

12.3 – L’organo di controllo:

  • - esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l’organo di controllo di cui all’art. 30 del D.lgs, 117/217 e successive integrazioni e modifiche. Resta salva la facoltà e la possibilità per l’associazione, nel caso di adozione di un modello organizzativo, di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 231/01.
  • - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
  • - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
  • - riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d’esercizio, e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.
  • - L’Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.
Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.
Ai componenti l’Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

ART. 13 - COMITATO SCIENTIFICO

13.1 - Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’Associazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse dell’Associazione.

13.2 - Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, una funzione consultiva in merito al programma delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti scientifici o culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione.

ART. 14 - REVISIONE LEGALE

14.1 - L’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi i limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

14.2 - La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

ART. 15 - IL PATRIMONIO SOCIALE

15.1 - Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • - beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • - i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
  • - contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • - fondo di riserva.

15.2 - Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell’associazione sono quelle previste dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le associazioni enti del Terzo Settore, tra cui:

  • a) quote e contributi degli associati;
  • b) eredità, donazioni e legati;
  • c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici e di enti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o accreditati;
  • f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • g) raccolta fondi;
  • h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo Ente del Terzo Settore.
  • i) entrate da attività diverse direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, in base a quanto consentito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e decreti attuativi di riferimento.

ART. 16 - IL BILANCIO

16.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

16.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.

16.3 - Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

16.4 - Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

16.5 - E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione ed in ogni caso l’associazione fa richiamo integrale senza deroghe all’art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le associazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

16.6 - L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto.

16.7 - Il Consiglio direttivo, in osservanza dell’art. 13 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 17 - IL BILANCIO SOCIALE

17.1 - Nel caso di superamento delle soglie di cui all’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l’associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all’art.14 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

17.2 - Nel caso di superamento delle soglie di cui all’art. 14 comma 12 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l’associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all’art.14 comma 2 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

17.3 - Il consiglio direttivo è l’organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

18.1 - Le proposte di modifica dello statuto, possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti (¾) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati (2/3) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.

18.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

18.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell’organo sociale competente, acquisito il parere di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

18.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

19.1 - La denominazione “ente del terzo settore” e dell’acronimo “Ets” acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e solo successivamente a tale iscrizione tale denominazione sarà spendibile ed utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico. Di conseguenza, nel periodo transitorio, tanto per l’efficacia della continuità dell’utilizzo della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus” e la successiva eliminazione degli stessi, quanto per l’efficacia automatica dell’utilizzo della locuzione “ente del terzo settore” o dell’acronimo “Ets”, queste sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, e successive integrazioni e modifiche ed all’iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

19.2 - Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti.